Croce d'Oro - Pubblica Assistenza - Porto Empedocle


Vai ai contenuti

Soci

Organigramma

I Soci della P.A. CROCE D’ORO Porto Empedocle si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori: sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.

Ordinari: sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che intendono collaborare alle attività che l’Associazione svolge nelle varie divisioni. La loro nomina avviene di norma dopo sei mesi di partecipazione attiva alle diverse attività dell’Organizzazione, ma il Consiglio d’Amministrazione li può nominare soci Ordinari fin dall’inizio dell’ammissione, revocando la nomina trascorsi i sei mesi di non partecipazione attiva alle varie attività dell’Associazione, l’eventuale revoca da parte del Consiglio d’Amministrazione è inappellabile.

Sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa almeno nella misura minima stabilita dal Consiglio, per le diverse categorie di soci Sostenitori, e non hanno l’obbligo di prestare servizio. Ciò non vieta loro di prestare opera di soccorso ogni qualvolta necessità perentorie lo richiedano.

Onorari: sono coloro (persone, enti,) anche non appartenenti all’Associazione che con la loro opera abbiano dato un contributo notevole all’Associazione stessa. I soci Onorari non hanno l’obbligo di prestare servizio.
Sono nominati dal Consiglio, previo assenso dell’interessato, per proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri. La loro nomina deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Essi non sono tenuti al pagamento d’alcuna quota sociale, possono prendere parte alle assemblee ma non hanno diritto di voto o di essere eletti nelle cariche sociali.

Benemeriti: sono coloro che hanno acquisito particolari meriti e benemerenze nell’esercizio dell’attività di volontariato. Sono nominati dal Consiglio per proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri.

Sanitari: sono coloro che sono in possesso della laurea in medicina, (salvo chiedono di essere ammessi come soci sostenitori).

Allievi: sono coloro che hanno compiuto il 16° anno d’età. Essi possono prestare servizio attivo solo se maggiori d’anni 16 non più di uno per squadra e sotto la responsabilità del caposquadra.
I minori d’anni sedici, potranno solo seguire i corsi e svolgere tutte le attività collaterali dell’Organizzazione, sotto la guida del Responsabile della Divisione Servizi Ausiliari I soci allievi non hanno diritto di voto deliberativo nelle assemblee e non possono partecipare alle elezioni per le cariche sociali.
Tutti i menzionati soci godono dell’elettorato attivo e passivo e fruiscono gratuitamente delle prestazioni erogate dall’Associazione,tali prestazione sono inoltre estese, gratuitamente,ai familiari dei Soci Ordinari e Benemeriti.

Tutti i menzionati Soci godono dell’elettorato attivo e passivo e fruiscono gratuitamente delle prestazioni erogate dall’Organizzazione, tali prestazioni sono inoltre estese, gratuitamente, ai familiari conviventi dei Soci Ordinari e Soci Benemeriti. La qualifica di Socio non è trasmissibile.

L’appartenenza all’Organizzazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti a: osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e le risoluzioni prese dai vari Organi rappresentativi; non compiere atti o azioni che rechino nocumento morale e materiale all’Organizzazione. I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e devono adempiere tale obbligo almeno nella misura minima annuale stabilita d’anno in anno dal Consiglio per le diverse categorie di Soci, nel periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Marzo d’ogni anno. La quota associativa è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta ammissione a Socio. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Organizzazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l’anno solare in corso e non ha diritto alcuno alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote associative sino a quel momento versate.

La domanda d’adesione deve essere rivolta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, essa deve contenere esplicita dichiarazione d’adesione allo Statuto, ai Regolamenti nonché l’impegno ad osservare quanto previsto al precedente art. 3. l’amministrazione, decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio, avviene dopo un periodo di partecipazione attiva alle diverse attività dell’Organizzazione di almeno sei mesi. L’eventuale diniego da parte del Consiglio, se sufficientemente motivato, è inappellabile.
Tutti coloro che sono nell’attesa d’ammissione sono nominati dal Consiglio Soci sostenitori.
I Soci ordinari, in qualità di Volontari sono tenuti a prestare, senza alcun compenso, la propria opera nelle diverse attività dell’Organizzazione con la continuità, la serietà, l’impegno morale e materiale richiesti dagli Organi Direttivi e dai Regolamenti.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività dell’Organizzazione, protratta per almeno 6 mesi, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario e l’assunzione della qualifica di Socio sostenitore; la determinazione al riguardo deve essere presa dal Consiglio per proposta del Responsabile Corpo Volontari. e/o di uno qualsiasi dei Consiglieri. Il mancato pagamento della quota sociale, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario che decorrerà del 1° Aprile dell’anno stesso al quale si riferisce il mancato pagamento e dovrà essere ratificata in seguito dal Consiglio.
I Soci ordinari e gli Allievi/e che prestano la loro opera nei servizi di trasporto, pronto soccorso e assistenza sono chiamati Volontari e formano il Corpo Volontario. La responsabilità di tutte le attività del Corpo Volontario compete al Responsabile Corpo Volontario. Ogni attività del Corpo Volontario è disciplinata dal regolamento Interno, che è parte integrante del presente Statuto.

La domanda d’adesione deve essere rivolta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, essa deve contenere esplicita dichiarazione d’adesione allo Statuto, ai Regolamenti nonché l’impegno ad osservare quanto previsto al precedente art. 3. l’amministrazione, decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio, avviene dopo un periodo di partecipazione attiva alle diverse attività dell’Organizzazione di almeno sei mesi. L’eventuale diniego da parte del Consiglio, se sufficientemente motivato, è inappellabile.
Tutti coloro che sono nell’attesa d’ammissione sono nominati dal Consiglio Soci sostenitori.
I Soci ordinari, in qualità di Volontari sono tenuti a prestare, senza alcun compenso, la propria opera nelle diverse attività dell’Organizzazione con la continuità, la serietà, l’impegno morale e materiale richiesti dagli Organi Direttivi e dai Regolamenti.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività dell’Organizzazione, protratta per almeno 6 mesi, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario e l’assunzione della qualifica di Socio sostenitore; la determinazione al riguardo deve essere presa dal Consiglio per proposta del Responsabile Corpo Volontari. e/o di uno qualsiasi dei Consiglieri. Il mancato pagamento della quota sociale, comporta la perdita della qualifica di Socio ordinario che decorrerà del 1° Aprile dell’anno stesso al quale si riferisce il mancato pagamento e dovrà essere ratificata in seguito dal Consiglio.
I Soci ordinari e gli Allievi/e che prestano la loro opera nei servizi di trasporto, pronto soccorso e assistenza sono chiamati Volontari e formano il Corpo Volontario. La responsabilità di tutte le attività del Corpo Volontario compete al Responsabile Corpo Volontario. Ogni attività del Corpo Volontario è disciplinata dal regolamento Interno, che è parte integrante del presente Statuto.

La qualifica di socio si perde:

  • Per recesso volontario (dimissione) da comunicarsi per iscritto;
  • Per allontanamento (esclusione);
  • Per morte;
  • Per mancato pagamento della quota sociale (annuale o mensile);
  • Per mancata partecipazione ai servizi (tranne i soci onorari e sostenitori)
  • Per insufficiente disponibilità come previsto dall’articolo 11 dello statuto.



Il Consiglio non accetta reclami, non assegna distinzioni o gradi, non assegna riconoscimenti, ai quei soci non sono in regola con i pagamenti sociali. I soci dichiarati decaduti, o dimissionari potranno essere riammessi previa domanda motivata al Consiglio che delibera in proposito, caso per caso, non prima che siano trascorsi due anni (art. 18 dello statuto).La riammissione è consentita una sola volta.
Non possono far domanda di riammissione i Soci radiati, espulsi o allontanati.

Elenco Soci Fondatori della P.A.Croce D’oro Porto Empedocle

Morales Giovanni
Contino Antonella
Gentiluomo Salvatore
Gentiluomo Pietro
Bongiovi Roberto
Mannella Massimo
Marchica Fabrizio

Home Page | Chi Siamo | Cosa Facciamo | Organigramma | Struttura | Aiutaci | Eventi | Fotogallery | Bacheca | Contatti | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu